
La scheda: Referendum
Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum « per riferire») è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su particolari proposte, con la possibilità in genere di scegliere tra due o più opzioni predefinite (ad esempio: sì/no, repubblica/monarchia, rimanere/lasciare).
Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. L'esito referendario, accertato con Decreto del Presidente della Repubblica, costituisce, secondo la dottrina prevalente, una fonte del diritto primaria che vincola i legislatori al rispetto della volontà del popolo, il quale può decidere sì o no su una sola questione.
Forme e limiti di questa sovranità sono regolati dalla Costituzione dalle successive norme che stabiliscono le procedure referendarie e le materie che non sono sottoponibili a referendum. In presenza di nuova legge che non rispetti l'esito referendario, i soggetti autorizzati (magistrati, politici, associazioni di cittadini) possono ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere l'annullamento della legge successiva.
La ratifica di trattati internazionali e, in particolare, l'adesione a organizzazioni inter-nazionali e sovra-nazionali sono compiti del Parlamento, non sottoponibili a consultazione referendaria. Nella maggioranza dei Paesi europei invece devono essere sottoposti a consultazione popolare, poiché l'adesione comporta una cessione e limitazione della sovranità. Secondo la giurisprudenza costituzionale italiana, il referendum abrogativo non è ammissibile in caso di norme collegate a impegni comunitari, come i regolamenti dell'Unione europea d'immediata attuazione o leggi italiane che recepiscono una direttiva.
Si differenzia dal plebiscito, in quanto il suo uso è regolamentato e può anche essere frequente. In Italia il referendum abrogativo è previsto dall'art. 75 della Costituzione. Il testo costituzionale prevede fondamentalmente tre tipologie di referendum: abrogativo, territoriale e costituzionale.
Esistono opinioni diversificate relativamente al referendum: se per alcuni (come Rensi in La democrazia diretta) si tratta dello strumento di democrazia perfetto, per altri (esempio Labriola - Contro il referendum) è uno strumento pericoloso, dato l'alto rischio di manipolazioni e derive plebiscitarie.
L'approccio adottato nella Costituzione italiana è in qualche modo intermedio tra le due opinioni, perché il referendum è normalmente riservato all'abrogazione di leggi ordinarie. Solo in caso di modifiche alla Costituzione può essere indetto un referendum costituzionale (art. 138 cost.), di natura invece confermativa. In ambedue i casi il referendum appare orientato a proteggere l'ordinamento dello stato più che a stimolare l'innovazione legislativa.
Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall'art. 134 cost.
La Costituzione italiana prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (art. 132, c.2). Inoltre prevede, all'art. 123 c. 1, che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione.
Nel 1989 una legge costituzionale ha consentito che, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, si votasse anche per un referendum consultivo sul rafforzamento politico delle istituzioni comunitarie. Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali..